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Statuto del'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino


  1. Articolo 1 - NATURA E FINALITA'
  2. Articolo 2 - ATTIVITA'
  3. Articolo 3 - PATRIMONIO
  4. Articolo 4 - FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE
  5. Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  6. Articolo 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  7. Articolo 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  8. Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  9. Articolo 9 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
  10. Articolo 10 - SOSTITUZIONE
  11. Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
  12. Articolo 12 - INDENNITA'
  13. Articolo 13 - IL PRESIDENTE
  14. Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE
  15. Articolo 15 - IL DIRETTORE GENERALE
  16. Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE
  17. Articolo 17 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

    L’esercizio finanziario dell’Istituto ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
    La gestione economico-finanziaria è unica e si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa.
    Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativo voce di bilancio.
    Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità e procedure previste dal bilancio preventivo. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi da motivare.
    Il bilancio preventivo, redatto in conformità ai principi della legislazione in materia, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ogni anno.
    Il conto consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, è deliberato dal C. di A. entro il trenta aprile dell’ano successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
    Nella compilazione del conto consuntivo, nonché degli allegati che faranno parte dello stesso, si dovrà tenere conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

  18. Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI
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