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Statuto del'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino


  1. Articolo 1 - NATURA E FINALITA'
  2. Articolo 2 - ATTIVITA'

    Per raggiungere i suoi fini, e con l’osservanza dei modi e dei limiti previsti dalla legge, l’Istituto ha facoltà di:
    a) acquistare e permutare terreni e aree fabbricabili e venderli quando ciò risulti conforme alla finalità dell’Ente;
    b) costruire edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o locali ad uso diverso dall’abitazione;
    c)a cquistare e recuperare edifici o parti di essi per fini residenziali pubblici, nonché di realizzare infrastrutture ed impianti tecnologici in attuazione di programmi pubblici e non, anche affidati da istituzioni pubbliche o da privati;
    d) gestire e locare, a suo giudizio, il patrimonio edilizio abitativo e non di proprietà dell’ente o affidato al medesimo, favorendone l’autogestione da parte degli assegnatari, nonché di alienarlo nei modi e nei limiti di legge;
    e) accettare elargizioni, donazioni, eredità, legati in qualsiasi forma e specie;
    f) contrarre prestiti e mutui con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti stipulati o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza e quiescenza del proprio personale;
    g) fare operazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi fini, ivi compresa la partecipazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituite, con altri soggetti pubblici o privati, per la gestione dei servizi connessi con l’attività dell’Ente.

  3. Articolo 3 - PATRIMONIO
  4. Articolo 4 - FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE
  5. Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  6. Articolo 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  7. Articolo 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  8. Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  9. Articolo 9 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
  10. Articolo 10 - SOSTITUZIONE
  11. Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
  12. Articolo 12 - INDENNITA'
  13. Articolo 13 - IL PRESIDENTE
  14. Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE
  15. Articolo 15 - IL DIRETTORE GENERALE
  16. Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE
  17. Articolo 17 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
  18. Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI
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