Il presente regolamento, reso in attuazione dei principi funzionali inizialmente previsti dal decreto legislativo n. 29 del 3/02/1993 n. 29 e come tali confermati dal decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, nel rispetto del quadro normativo generale, in coerenza con lo statuto aziendale, disciplina l'ordinamento degli uffici dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino ed è volto alla ottimizzazione di risorse umane e materiali al fine di una sempre migliore qualità dei servizi all'utenza e di una attività costruttiva sempre più efficiente. L'adozione del presente regolamento abroga ogni precedente dispositivo aziendale nell'ambito delle materie trattate. Parimenti resta abrogata ogni eventuale regolamentazione, che risulti in evidente contrasto. Per tutti i casi e le forme non previste si rimanda alla normativa vigente o alle specifiche regolamentazioni aziendali. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 1 - PRINCIPI INFORMATORI DELLE ATTIVITA'
Compete agli Organi dell'Ente di determinare le strategie, gli obiettivi principali e la politica generale per la loro realizzazione, il potere di indirizzo e di controllo, nonché il collegamento dell'organizzazione dell'Ente all'ambiente esterno, previo continuo monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza sia dell'azione amministrativa che di quella produttiva fondamentale. Nei rispettivi ambiti di autonomia si fa obbligo alle parti di operare secondo la logica del servizio da rendere e dell'imparzialità e della trasparenza da assicurare.
1) Ai dirigenti sono attribuite le funzioni di collaborazione e di proposta in ordine alla individuazione degli obiettivi istituzionali dell'Ente, di dare loro attuazione operativa e di provvedere a tutte le attività di gestione secondo le previsioni del D.L.ivo 3/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo i contenuti del C.C.N.L. per la dirigenza e della vigente legislazione regionale. L'attività dei dirigenti/responsabili, e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive sono soggette a valutazione in termini di comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione delle strutture.
2) Ai dipendenti delle qualifiche funzionali compete di contribuire alla realizzazione dell'attività istituzionale ed al conseguimento degli obiettivi, posti dall'Amministrazione e dalla Dirigenza, in modo efficace ed efficiente secondo i livelli di professionalità insiti nelle qualifiche di inquadramento e nel rispetto delle funzioni attribuite dall'Amministrazione e/o dalla Dirigenza in conformità al quadro normativo previsto dal vigente CCNL. Le attività di gestione, alle quali partecipano, sono dettate da provvedimenti quali determinazioni, delibere, disposizioni. Le correlazioni interne avvengono previe proposte, relazioni, pareri, attestazioni, autorizzazioni. I risultati si misurano in termini di servizi (alloggi, relativa amministrazione, etc.) e di prodotto materiale (costruzioni, relativa manutenzione, etc.).
ART. 2 - FINALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gli Uffici sono organizzati in modo da assicurare:
a) la chiarezza e la trasparenza delle strutture, degli obiettivi e del loro perseguimento;
b) la flessibilità della struttura e l'integrazione interdisciplinare delle attività in relazione agli obiettivi, nonché ai fini della formazione e dell'attuazione dei progetti;
c) la responsabilità individuale ad ogni livello nell'ambito delle unità organizzative;
d) lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità del personale realizzati anche con interventi permanenti di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale;
e) la mobilita' e la rotazione del personale.
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